ASSOCIAZIONE

"NINO IOANNUCCI - UNA DONNA PER LE DONNE" ONLUS

           

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Associazione onlus

“nino ioannucci Una Donna per le donne”

Statuto 2007


Art. 1) è costituita L’Associazione “Una Donna per le Donne” - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), con sede in L’Aquila, Via Luigi Sturzo, 39 con durata illimitata.

Art. 2) L’Associazione è apolitica, aconfessionale e non persegue scopi di lucro, ed ha lo scopo di promuovere e diffondere la cultura di vario genere, la conoscenza scientifica e medica con particolare riferimento alle patologie che elettivamente o preferenzialmente colpiscono le donne, avendo particolare attenzione alle attività che possono essere svolte in Abruzzo.

Art. 3) L’Associazione ha per oggetto:

a)      servizi sociali e di opere di assistenza sociale atte a favorire il superamento degli squilibri e degli stati di bisogno specialmente nei confronti delle donne disagiate (donne sole, anziane, senza lavoro ecc.) e dei giovani disagiati, delle famiglie e delle comunità più bisognose, degli anziani, delle donne, dei portatori di handicap, degli immigrati

Art. 4) L’Associazione nell’ambito delle finalità e degli scopi previsti dall’articolo precedente:

a)      promuove, sviluppa e realizza progetti a carattere sociale destinati a favore delle donne, degli anziani e dei giovani, allo scopo di contribuire al loro sviluppo umano, morale e sociale che renda possibile la loro partecipazione ad un processo di crescita e consolidamento delle strutture istituzionali ed economiche, soprattutto abruzzesi.

b)      promuove e realizza ricerche scientifiche - anche in cooperazione con partners internazionali - convegni, corsi di formazione, conferenze, mostre, raccolte di documentazioni, pubblicazioni di studi e commenti che abbiano per scopo la ricerca, la cultura e l’approfondimento di temi attinenti le patologie che elettivamente o preferenzialmente colpiscono le donne, nonché collaborare con Enti ed Amministrazioni pubbliche in merito ai problemi studiati.

c)      Promuove e sviluppa attività di ricerca e di studio, di formazione culturale, morale e sociale attinenti le varie forme in cui si è sviluppata la cultura in Abruzzo.

d)      Contribuisce alla conoscenza dei problemi sociali, economici, culturali, istituzionali e morali, al loro esame e alla loro risoluzione.

e)      Sviluppa un rapporto fattivo con le altre associazioni e realtà scientifiche, culturali, economiche ed istituzionali, in Italia e nel Mondo.

f)        organizza e realizza seminari di studio, convegni, progetti di ricerca, mostre, rassegne, corsi di approfondimento, anche in collaborazione con altre associazioni, Enti Pubblici/o Privati; creazione di una rete di comunicazione tra soggetti con simili finalità sociali, culturali ed economiche anche tramite l’utilizzo o la creazione di reti telematiche;

g)      istituisce centri di documentazione, di biblioteche, videoteche, archivi e banche dati a servizio degli associati;

h)      realizza, pubblicazione e diffusione di fogli informativi, giornali, periodici, riviste, pubblicazioni varie, anche su supporto informatico, in riferimento agli scopi dell’Associazione;

i)        organizza, la produzione e la rappresentazione di eventi ed incontri in riferimento agli scopi dell’Associazione

j)        promuove corsi di formazione ed aggiornamento scientifico, culturale, economico, sociale, conferenze, dibattiti, incontri e tavole rotonde;

k)      partecipa con contributi di idee e proposte concrete, ai più salienti fatti della vita sociale ed istituzionale, locale e non;

l)        ricerca un costante dialogo come metodo di confronto e di approfondimento delle ragioni altrui, per diffondere sentimenti di fratellanza, di tolleranza, di comprensione, di solidarietà e di pacifica convivenza in una società civile, libera e giusta;

m)    si pone come soggetto di diffusione di iniziative pubbliche e private, e a tal fine può essere incaricata quale interfaccia tra la società e gli altri soggetti pubblici o privati comunque interessati

n)      promuove e realizza iniziative scientifiche, sociali, economiche e culturali per il raggiungimento dei propri fini;

per lo svolgimento di dette attività l’Associazione potrà collaborare o aderire ad altre Associazioni aventi finalità analoghe, nonché collaborare con organismi pubblici e privati, con i quali ritenga utile di avere collegamenti.

L’Associazione potrà ricevere contributi, sovvenzioni e sponsorizzazioni da enti pubblici e privati nonché da soggetti privati di qualsiasi natura e sede, offrendo la propria assistenza e consulenza in ognuno dei campi in cui svolge la propria attività.

Art. 5) Il patrimonio è costituito:

- dalle quote versate dai soci;

- dai contributi dei singoli associati;

- dai lasciti, donazioni, contributi di soggetti pubblici e privati;

- da qualsiasi somma o valore, bene mobili ed immobili, che diverranno, a qualsiasi titolo di proprietà dell’Associazione

Art. 6) Sono soci tutti coloro che verranno ammessi dal Consiglio Direttivo in base alla disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori di età il diritto di voto per l’approvazione delle modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione.

I soci si distinguono in:

a)      Soci ordinari: sono coloro che aderiscono all’associazione e ne accettano lo statuto e i regolamenti

b)      Soci bene meriti: sono i soci ordinari che hanno fondato l’Associazione e sono tutt’ora Soci nonché le persone fisiche e giuridiche che contribuiscono con azioni e servizi al funzionamento dell’Associazione

c)      Soci onorari: sono le persone fisiche e giuridiche che nel tempo si sono distinte per aver contribuito all’affermarsi dei principi e delle finalità proprie dell’Associazione o che abbiano acquisito particolari meriti in tal senso; nonché quanti nel Mondo hanno affermato, con la loro opera e presenza, le finalità dell’Associazione.

La qualità di socio ordinaria si acquista su delibera del Consiglio Direttivo su richiesta scritta.

I Soci ordinari hanno diritto:

a)      di entrare a far parte del Consiglio Direttivo;

b)      di intervenire a tutte le assemblee discutendo e deliberando sugli argomenti posti all’ordine del giorno;

c)      di partecipare alle attività dell’Associazione

Tutti i Soci benemeriti hanno diritto:

a) di intervenire a tutte le assemblee

b) di partecipare alle attività dell’Associazione

Tutti i Soci hanno l’obbligo:

a) di osservare lo Statuto Sociale ed il regolamento e le deliberazioni prese dall’Assemblea dei Soci.

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni o indegnità.

I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 di ottobre di ogni anno saranno considerati soci anche per l’anno successivo.

L’indegnità verrà dichiarata dall’Assemblea dei Soci.

Art. 7) Per ogni settore di intervento il Consiglio Direttivo nomina un comitato esecutivo composto da tre a cinque membri scelti tra i soci ordinari che sono particolarmente versati nella materia, stabilendone la composizione, compiti e durata dell’incarico.

Art. 8) Possono essere promosse altre associazioni aventi lo stesso scopo, in qualsiasi parte d’Italia, o del mondo. Dette associazioni potranno confederarsi con l’Associazione “Nino Ioannucci” sulla base delle disposizioni che saranno opportunamente emanate dall’Assemblea dei Soci.

Art. 9) Sono organi dell’Associazione:

a)      l’Assemblea;

b)      il Consiglio Direttivo;

c)      il Presidente;

d)      il Tesoriere;

e)      il Segretario;

f)        il Collegio dei Revisori.

Art. 10) L’Assemblea è composta da tutti i soci ordinari.

Art. 11) I soci sono convocati in Assemblea dal Consiglio almeno una volta all’anno mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio, quindici giorni prima di quello fissato per l’adunanza.

L’Assemblea deve essere convocata anche quando vi sia richiesta motivata almeno da un terzo di tutti i soci.

Art. 12) L’Assemblea approva il bilancio consuntivo e preventivo; nomina i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori, dà gli indirizzi e le direttive generali dell’Associazione, delibera le modifiche di Statuto su proposta del Consiglio Direttivo e delibera sullo scioglimento dell’Associazione.

Art. 13) L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo; in mancanza dal Vice-Presidente, e in mancanza di entrambi, nomina un proprio Presidente.

Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale a cura del segretario. Il processo verbale viene sottoscritto dal Presidente dell’Assemblea e dal Segretario, o dal notaio in caso di modifiche statutarie o scioglimento.

Art. 14) L’Assemblea è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dall’art. 21 del Codice Civile.

Art. 15) Il Consiglio Direttivo si compone da tre a otto membri eletti tra le socie e dura in carica per anni dieci.

Art. 16) Il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi membri, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, di regola, almeno una volta ogni due mesi, per l’esame degli argomenti di competenza.

Potrà anche essere convocato, ogni qualvolta sia ritenuto necessario dal Presidente o su richiesta di almeno due terzi dei componenti.

Spetta al Consiglio Direttivo di:

a)      esaminare e decidere sugli argomenti e sui progetti proposti;

b)      proporre modifiche allo Statuto;

c)      approvare la relazione del Presidente sull’attività sociale svolta;

d)      predisporre il bilancio preventivo e il conto consuntivo;

e)      nominare i comitati esecutivi;

f)        approvare l’ammissione di nuovi soci ordinari, e nominare soci benemeriti e onorari;

g)      procedere all’assunzione del personale e fissare i loro compiti;

h)      nominare consulenti.

Art. 17) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in mancanza di questi, dal Vice Presidente, o in mancanza di entrambi dal componente più anziano.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti e votanti; in casi di parità è prevalente il voto del Presidente.

Art. 18) Spetta al Presidente  di provvedere a tutti gli atti di ordinaria amministrazione, nonché a quelli la cui esecuzione gli viene affidata dal Consiglio Direttivo. Egli ha la rappresentanza legale dell’associazione a tutti gli effetti.

Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo nel proprio seno, con i voti favorevoli di almeno due terzi dei Consiglieri; scade dall’incarico con la scadenza del Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o impedimento  del Presidente le sue funzioni spettano al Vice Presidente.

Art. 19) Il Tesoriere cura l’andamento amministrativo dell’Associazione per quanto riguarda le entrate, e le spese cui provvede per mandato del Presidente.

Art. 20) Il Segretario redige i verbali delle riunioni e deliberazioni del Consiglio Direttivo; conserva l’archivio, tiene i registri dei soci, gestisce la corrispondenza e sovrintende al buon andamento dell’Associazione stessa.

Art. 21) Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi e due supplenti nominati dall’Assemblea fra persone esperte nella materia.

Essi partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 22) L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

I bilanci, preventivo e consuntivo, accompagnati dalle relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori dei Conto, sono predisposti a cura del Consiglio Direttivo e approvati dall’Assemblea.

Art. 23) I membri del Consiglio Direttivo non potranno, a nessun titolo, vantare diritti di patrimonio sociale.

I beni mobili ed immobili apparterranno all’Associazione e la loro intestazione avverrà secondo quanto disposto dall’Art. 37 e seguenti del Codice Civile. In caso di riconoscimento giuridico dell’Associazione, essi verranno immediatamente intestati all’Ente e nulla sarà dovuto agli intestatari fiduciari, né ai loro eredi, per tale fiduciaria intestazione.

Art. 24) Non avendo scopo di lucro o commerciale l’Associazione osserva le seguenti norme:

i fondi costituiti dalle quote associative, da contributi di enti e di privati, da sottoscrizioni e da altri proventi, saranno utilizzati solo per i fini dell’Associazione, e non possono essere suddivisi tra i Soci e gli amministratori.

All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) che per legge, statuto o Regolamento facciano parte della medesima unitaria struttura.

L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 25) Lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberato dall’Assemblea allorché si verifichi l’impossibilità di conseguire gli scopi statutari.

Per lo scioglimento la votazione deve essere fatta per appello nominale.

L’Associazione sarà considerata disciolta solo se avranno votato per tale decisione almeno i ¾ (tre quarti dei soci).

In caso di scioglimento il Patrimonio dell’Associazione sarà devoluto ad altre Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS) o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n.662 e successive integrazioni e modifiche, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 26) Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si fa espresso riferimento alle norme del Codice Civile vigenti in materia.


 

Ultimo aggiornamento: 01-04-2008